Art. 37

Equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e registrazione dei trattamenti

In vigore dal 17 feb 2015
Equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e registrazione dei trattamenti 1.   Un equide è considerato destinato alla macellazione per il consumo umano a meno che, conformemente al presente regolamento, sia irreversibilmente dichiarato non essere tale nella sezione II, parte II, del documento di identificazione mediante: a) la firma del proprietario a sua discrezione, con l'approvazione dell'organismo emittente; b) le firme del detentore e del veterinario responsabile che agisce conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE; o c) la dicitura apposta dall'organismo emittente all'atto del rilascio di un duplicato del documento di identificazione conformemente all' o all' o di un documento di identificazione sostitutivo conformemente all'. 2.   Prima di qualsiasi trattamento conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE o di qualsiasi trattamento che comporti l'uso di un medicinale autorizzato conformemente all', paragrafo 3, di detta direttiva, il veterinario responsabile di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE stabilisce lo status dell'equide: a) come animale destinato alla macellazione per il consumo umano, che è il caso normale; o b) come animale non destinato alla macellazione per il consumo umano, come indicato nella sezione II, parte II, del documento di identificazione. 3.   Quando il trattamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è permesso per un equide destinato alla macellazione per il consumo umano, il veterinario responsabile di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE provvede affinché, secondo la deroga di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE, l'equide interessato sia, prima del trattamento, irreversibilmente dichiarato come non destinato alla macellazione per il consumo umano: a) completando e firmando la sezione II, parte II, del documento di identificazione; e b) invalidando la sezione II, parte III, del documento di identificazione conformemente alle istruzioni ivi previste. 4.   Dopo l'adozione delle misure di cui al paragrafo 3 il detentore dell'equide consegna il documento di identificazione a un organismo emittente dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide o fornisce le informazioni on line quando è possibile tale accesso alla banca dati, entro un termine massimo di 14 giorni dalla data della firma della sezione II, parte II, del documento di identificazione. 5.   In deroga al paragrafo 4, uno Stato membro può adottare misure per garantire che il veterinario responsabile notifichi le misure adottate conformemente al paragrafo 3 entro 14 giorni dalla data della firma della sezione II, parte II, del documento di identificazione: a) direttamente all'organismo emittente di cui al paragrafo 4, fornendo le informazioni necessarie affinché quest'ultimo possa aggiornare la banca dati istituita conformemente all'; o b) direttamente alla banca dati centrale istituita conformemente all' quando l'organismo emittente di cui al paragrafo 4 provvede affinché le informazioni siano inserite nella banca dati istituita conformemente all'. 6.   Quando un equide deve essere trattato nelle condizioni di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE, il veterinario responsabile inserisce nella sezione II, parte III, del documento di identificazione le informazioni richieste sul medicinale contenente sostanze essenziali per il trattamento degli equidi o sostanze recanti un maggiore beneficio clinico elencate nel regolamento (CE) n. 1950/2006. Il veterinario responsabile appone la data dell'ultima somministrazione di tale medicinale, come prescritto, e agendo conformemente all', paragrafo 4, della direttiva 2001/82/CE, informa il detentore della data alla quale scadrà il tempo di attesa fissato conformemente all', paragrafo 3, di tale direttiva.
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