Art. 5

Sicurezza dello scambio di informazioni

In vigore dal 11 feb 2015
Sicurezza dello scambio di informazioni Il sistema utilizzato è protetto da misure di sicurezza adeguate relative alla classificazione dei documenti, alla protezione dei sistemi informativi e alla tutela dei dati personali. Tali misure sono conformi alle norme internazionali e alle prescrizioni del diritto nazionale. Le misure di sicurezza di cui al primo comma proteggono le reti e i mezzi di trasmissione quando il sistema utilizzato interagisce con altri moduli e sistemi.
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Sicurezza dello scambio di informazioni (Art. 5 Regolamento (UE) 2015/212) — Testo vigente | Portale Normativo