Art. 4
Documentazione relativa al sistema
In vigore dal 11 feb 2015
Documentazione relativa al sistema
L'autorità di gestione fornisce una documentazione funzionale e tecnica completa e aggiornata sul funzionamento e sulle caratteristiche del sistema, accessibile su richiesta dei soggetti pertinenti incaricati della gestione del programma, della Commissione e della Corte dei conti europea.
La documentazione di cui al primo comma fornisce la prova dell'attuazione del regolamento (UE) n. 223/2014 nello Stato membro interessato.
Storico versioni
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