Art. 15
Disposizioni transitorie
In vigore dal 5 feb 2015
Disposizioni transitorie
In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni delle spedizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, che abbiano lasciato il paese di origine anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate da un certificato sanitario previsto dal regolamento (UE) n. 258/2010.
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