Art. 23

Squali

In vigore dal 19 gen 2015
Squali 1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca. 2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias. 3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT. 4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca. 5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
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Squali (Art. 23 Regolamento (UE) 2015/104) — Testo vigente | Portale Normativo