Art. 22

Pesca ricreativa e sportiva

In vigore dal 19 gen 2015
Pesca ricreativa e sportiva Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva.
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Pesca ricreativa e sportiva (Art. 22 Regolamento (UE) 2015/104) — Testo vigente | Portale Normativo