Art. 3
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 806/2014, a eccezione di quelle di cui ai punti 2) e 11) di tale articolo. Si intende inoltre per:
1) «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1024/2013;
2) «livello-obiettivo annuale»: l'importo complessivo dei contributi annuali che il Comitato fissa per ogni periodo di contribuzione secondo la procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 per raggiungere il livello-obiettivo di cui agli articoli 69, paragrafo 1 e 70 di tale regolamento;
3) «contributo annuale»: l'importo di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 calcolato ogni anno dal Comitato e raccolto nel periodo di contribuzione dalle autorità nazionali di risoluzione presso tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti;
4) «periodo di contribuzione»: un anno civile;
5) «autorità di risoluzione di Stati membri non partecipanti al meccanismo di risoluzione unico»: l'autorità di cui all', paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE o altra autorità competente designata dagli Stati membri ai fini dell'articolo 100, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2014/59/UE;
6) «depositi protetti»: i depositi di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, esclusi i saldi temporaneamente elevati definiti all', paragrafo 2, della medesima direttiva;
7) «autorità competente»: l'autorità competente definita all', paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, secondo il caso, la Banca centrale europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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