Art. 3

In vigore dal 19 dic 2014
La Finlandia comunica alla Commissione quanto segue: (a) quanto prima e al massimo entro il 30 aprile 2015, i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno mirato e le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza; (b) entro il 31 luglio 2015, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.
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