Art. 2

In vigore dal 19 dic 2014
La Finlandia può concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte che beneficiano dell'aiuto di cui all', fino a un massimo corrispondente all'importo di cui allo stesso articolo. Tale sostegno supplementare viene concesso alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando le distorsioni della concorrenza, tenendo conto degli aiuti nazionali di cui i produttori hanno beneficiato per lo stesso motivo in base all'articolo 142 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. La Finlandia versa il sostegno supplementare al più tardi entro il 31 maggio 2015.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2014/1370 — Testo vigente | Portale Normativo