Art. 8

In vigore dal 18 dic 2014
1.   L', paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente in merito a tali transazioni. 2.   L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all' sono stati inseriti nell'allegato I; o c) pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell', paragrafo 1.
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