Art. 6
In vigore dal 18 dic 2014
In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
i fondi o le risorse economiche in questione sono oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all' sono stati inseriti nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c)
il vincolo o la decisione non va a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I;
d)
il riconoscimento del vincolo o della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e
e)
lo Stato membro interessato ha notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.
Storico versioni
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