Art. 38
Aiuti per le misure sanitarie
In vigore dal 16 dic 2014
Aiuti per le misure sanitarie
Gli aiuti per le misure sanitarie che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a)
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli del regolamento (UE) n. 508/2014; e
(b)
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
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