Art. 34
Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura
In vigore dal 16 dic 2014
Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura
Gli aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
(a)
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli del regolamento (UE) n. 508/2014; e
(b)
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
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