Art. 6

Trasmissione dei dati

In vigore dal 15 dic 2014
Trasmissione dei dati Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.
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Trasmissione dei dati (Art. 6 Regolamento (UE) 2014/1367) — Testo vigente | Portale Normativo