Art. 5
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
In vigore dal 15 dic 2014
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le catture provenienti da stock per i quali sono fissati TAC possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Storico versioni
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