Art. 3
Aggiornamento e relazioni sui documenti tecnici
In vigore dal 11 dic 2014
Aggiornamento e relazioni sui documenti tecnici
L'Agenzia mette a disposizione attraverso il proprio sito internet i «codici delle località» e i «codici delle società» di cui al punto 4.2.11.1, lettere b) e d), e i documenti tecnici di cui al paragrafo 7.2 dell'allegato e riferisce alla Commissione in merito ai progressi compiuti.
La Commissione comunica agli Stati membri i progressi compiuti mediante il Comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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