Art. 2
Ambito d'applicazione
In vigore dal 11 dic 2014
Ambito d'applicazione
1. La STI si applica al sottosistema «Applicazioni telematiche» del sistema ferroviario dell'Unione europea come definito nell'allegato II, paragrafo 2.6, lettera b), della direttiva 2008/57/CE.
2. La STI si applica alle seguenti reti:
a)
la rete del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, come definita nell'allegato I, paragrafo 1.1, della direttiva 2008/57/CE;
b)
la rete del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, come definita nell'allegato I, paragrafo 2.1, della direttiva 2008/57/CE;
c)
altre parti della rete del sistema ferroviario dell'Unione.
La STI non si applica ai casi di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.
3. La STI si applica alle reti aventi i seguenti scartamenti nominali: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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