Art. 40
Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti
In vigore dal 8 dic 2014
Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti
Le autorità nazionali non rifiutano l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente per motivi concernenti la sicurezza funzionale del veicolo quando il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, con l’eccezione delle prescrizioni relative ai seguenti aspetti:
a)
dimensioni del veicolo e massa del rimorchio di cui all’;
b)
massa massima a pieno carico di cui all’;
c)
pressione media di contatto a terra e carico massimo per rullo portante per i trattori della categoria C di cui all’;
d)
cartelli e fogli di segnalazione, di cui all’, dei veicoli di categoria S con larghezza superiore a 2,55 m.
Storico versioni
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