Art. 40 · Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti

Art. 40

Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti

In vigore dal 8 dic 2014
Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti Le autorità nazionali non rifiutano l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente per motivi concernenti la sicurezza funzionale del veicolo quando il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, con l’eccezione delle prescrizioni relative ai seguenti aspetti: a) dimensioni del veicolo e massa del rimorchio di cui all’; b) massa massima a pieno carico di cui all’; c) pressione media di contatto a terra e carico massimo per rullo portante per i trattori della categoria C di cui all’; d) cartelli e fogli di segnalazione, di cui all’, dei veicoli di categoria S con larghezza superiore a 2,55 m.
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