Art. 2

In vigore dal 8 dic 2014
Fatto salvo l', i terreni erbosi entro i seguenti limiti geografici dell'Unione europea sono sempre considerati terreni erbosi ad elevata biodiversità: (1) gli habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (4); (2) gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie animali e vegetali d'interesse unionale di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE; (3) gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). I terreni erbosi ad elevata biodiversità dell'Unione europea non sono circoscritti entro i limiti geografici di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. È possibile che anche altri terreni erbosi soddisfino i criteri stabiliti per i terreni erbosi ad elevata biodiversità di cui all'.
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