Art. 1

In vigore dal 8 dic 2014
Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE, si applicano i criteri e le definizioni seguenti: (1) per «terreni erbosi» s'intendono gli ecosistemi terrestri in cui predomina una vegetazione erbacea o arbustiva da almeno cinque anni continuativi. Il termine include i prati o i pascoli da fieno, ma esclude i terreni utilizzati per altre coltivazioni agricole e i terreni coltivati tenuti temporaneamente a riposo. Esclude inoltre le zone boschive continue di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/28/CE tranne si tratti di sistemi agroforestali che includono sistemi di utilizzo del suolo in cui gli alberi sono gestiti insieme alle colture o a sistemi di produzione animale in contesti agricoli. La vegetazione erbacea o arbustiva è considerata predominante quando si estende complessivamente su una superficie più grande della copertura della volta degli alberi; (2) per «intervento umano» s'intendono le operazioni controllate di pascolo, sfalcio, taglio, raccolta o bruciatura; (3) per «terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità» s'intendono i terreni erbosi che: a) rimarrebbero tali in assenza dell'intervento umano; e b) mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; (4) per «terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità» s'intendono i terreni erbosi che: a) cesserebbero di essere tali in assenza dell'intervento umano; e b) non sono degradati, ossia non sono caratterizzati da perdita di biodiversità a lungo termine causata, ad esempio, da pascolo eccessivo, danni meccanici alla vegetazione, erosione del suolo o impoverimento della qualità del suolo; e c) ospitano una grande varietà di specie, ossia costituiscono: i) un habitat d'importanza significativa per specie classificate a grave rischio di estinzione, in via di estinzione o vulnerabili nella Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, oppure in altri elenchi di specie o habitat redatti a fini analoghi e contenuti nella legislazione nazionale o riconosciuti da un'autorità nazionale competente nel paese d'origine delle materie prime; oppure ii) un habitat d'importanza significativa per specie endemiche o con areale limitato; oppure iii) un habitat d'importanza significativa per la diversità genetica intraspecifica; oppure iv) un habitat d'importanza significativa per concentrazioni significative a livello mondiale di specie migratrici o gregarie; oppure v) un ecosistema significativo a livello regionale o nazionale, gravemente minacciato, o unico.
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