Art. 1

In vigore dal 28 nov 2014
L'articolo 557 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue: 1) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'esonero totale dai dazi all'importazione si applica ai contenitori recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature: a) identificazione del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, o altro sistema d'identificazione consacrato dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere; b) marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore; c) tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse.» ; 2) al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Per i contenitori di trasporto merci destinati all'uso marittimo, o per qualsiasi altro contenitore che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che finiscono con una “U”), l'identificazione del proprietario o dell'operatore principale, il numero di serie del contenitore e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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