Art. 1
In vigore dal 28 nov 2014
L'articolo 557 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'esonero totale dai dazi all'importazione si applica ai contenitori recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:
a)
identificazione del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, o altro sistema d'identificazione consacrato dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere;
b)
marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore;
c)
tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse.»
;
2)
al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Per i contenitori di trasporto merci destinati all'uso marittimo, o per qualsiasi altro contenitore che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che finiscono con una “U”), l'identificazione del proprietario o dell'operatore principale, il numero di serie del contenitore e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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