Art. 6
Requisiti delle organizzazioni di addestramento
In vigore dal 26 nov 2014
Requisiti delle organizzazioni di addestramento
1. Le organizzazioni addette all'addestramento del personale di cui all' sono soggette ad approvazione in conformità all'allegato IV (parte 147) per essere autorizzate a:
a)
condurre addestramenti di base riconosciuti; e/o
b)
condurre addestramenti sul tipo di aeromobile riconosciuti; e
c)
effettuare esami; e
d)
rilasciare certificati di addestramento.
2. Le approvazioni a favore di organizzazioni che si occupano di addestramento nel campo della manutenzione, rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti e alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.
6. I corsi di formazione per tipo, approvati prima dell'approvazione del programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare i dati di idoneità operativa per il corrispondente tipo in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, devono includere gli elementi pertinenti definiti nella parte obbligatoria di tali dati di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2017, o entro due anni dall'approvazione dei dati di idoneità operativa, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore.
Storico versioni
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