Art. 5

Personale autorizzato a certificare

In vigore dal 26 nov 2014
Personale autorizzato a certificare 1.   Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma del disposto dell'allegato III (parte 66), fatto salvo quanto prevedono i punti M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 d) e M.A.803 dell'allegato I (parte M) e il punto 145.A.30 j) e l'appendice IV dell'allegato II (parte 145). 2.   Tutte le licenze di manutenzione aeronautica, comprese, se presenti, tutte le limitazioni tecniche associate alla licenza, emesse o riconosciute da uno Stato membro in base ai requisiti ed alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003, si considerano emesse in conformità al presente regolamento. 3.   Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell'allegato III (parte 66) in una data categoria/sottocategoria, si considera in possesso delle attribuzioni di cui al punto 66.A.20(a) dello stesso allegato corrispondenti alla stessa categoria/sottocategoria e delle competenze fondamentali corrispondenti a tali nuove attribuzioni al fine di estendere la licenza a una nuova categoria/sottocategoria. 4.   Il personale autorizzato a certificare, titolare di una licenza comprendente gli aeromobili che non richiedono un'abilitazione specifica per tipo, può continuare ad esercitare le proprie attribuzioni fino al primo rinnovo o alla prima modifica della licenza, quando la licenza sarà convertita secondo la procedura descritta al punto 66.B.125 dell'allegato III (parte 66) con le abilitazioni di cui al punto 66.A.45 dello stesso allegato. 5.   I rapporti di conversione e i rapporti sui crediti d'esame conformi ai requisiti applicabili prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 1149/2011 si considerano conformi al presente regolamento. 6.   Fino al momento in cui il presente regolamento specifica i requisiti del personale autorizzato a certificare: i) per gli aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri; ii) per i componenti; i requisiti in vigore nei pertinenti Stati membri continuano ad essere di applicazione, fatta eccezione per le organizzazioni di manutenzione situate al di fuori dell'Unione europea, per le quali i requisiti sono approvati dall'Agenzia.
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