Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 nov 2014
Definizioni Ai fini del regolamento (CE) n. 216/2008, valgono le seguenti definizioni: a) per «aeromobile» s'intende un apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre; b) per «personale autorizzato a certificare» s'intende personale autorizzato al rilascio di un aeromobile o di un componente in seguito a lavori di manutenzione; c) per «componente» s'intendono qualsiasi motore, elica, parte o pertinenza; d) per «navigabilità» s'intendono tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo dell'aeromobile, la conformità di quest'ultimo alla normativa di aeronavigabilità in vigore, nonché alle condizioni di sicurezza; e) per «JAA» (Joint Aviation Authorities) si intendono le autorità aeronautiche riunite; f) per «JAR» (Joint Aviation Requirements) si intendono i requisiti aeronautici comuni; g) per «velivolo a grande capacità» si intende un aeromobile, classificato come velivolo, con massa massima al decollo superiore a 5 700 kg oppure un elicottero plurimotore; h) per «manutenzione» si intende una combinazione delle seguenti attività o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un aeromobile o di un suo componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo; i) per «organizzazione» s'intende una persona fisica, una persona giuridica o parte di quest'ultima. Tale organizzazione può avere più di una sede all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri; j) per «ispezione pre-volo» s'intende un'ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l'aeromobile sia idoneo al volo previsto; k) per «aeromobile ELA1» si intendono i seguenti aeromobili leggeri europei con conducente: i) un velivolo con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore; ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg; iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d'aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati; iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas; l) per «aeromobile LSA» si intende un aeroplano sportivo leggero con tutte le caratteristiche seguenti: i) una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 600 kg; ii) una velocità massima di stallo (VS0) nella configurazione di atterraggio non superiore a 45 nodi di velocità calibrata (CAS) alla massa massima certificata al decollo e al centro di gravità più critico del velivolo; iii) un numero massimo di posti disponibili pari a due persone, compreso il pilota; iv) un motore singolo senza turbine, dotato di propulsore; e v) una cabina non pressurizzata; m) per «sede principale di attività» si intende la sede centrale o la sede legale dell'organizzazione dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.
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