Art. 1
Obiettivi e campo di applicazione
In vigore dal 26 nov 2014
Obiettivi e campo di applicazione
1. Il presente regolamento definisce le norme tecniche e le procedure amministrative comuni per garantire la navigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, che siano:
(a)
immatricolati in uno Stato membro; oppure
(b)
immatricolati in un paese terzo ed utilizzati da un operatore per il quale l'Agenzia o uno Stato membro garantisce il controllo delle operazioni.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili per i quali la sorveglianza ai fini della sicurezza sia stata assegnata ad un paese terzo e che non siano utilizzati da un operatore dell'Unione europea, né agli aeromobili di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008.
3. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al trasporto aereo commerciale si possono applicare ai vettori aerei titolari di licenza secondo la definizione prevista dalle norme UE.
Storico versioni
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