Art. 3

Inserimento delle informazioni nella base di dati

In vigore dal 20 nov 2014
Inserimento delle informazioni nella base di dati I dati di cui all' sono inseriti nella base di dati nelle seguenti due fasi: a) al momento dell'approvazione dell'intervento; b) al completamento dell'intervento.
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Inserimento delle informazioni nella base di dati (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/1243) — Testo vigente | Portale Normativo