Art. 2
Elenco dei dati e struttura della base di dati
In vigore dal 20 nov 2014
Elenco dei dati e struttura della base di dati
1. Ciascuno Stato membro registra nella propria base di dati di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e trasmette alla Commissione un elenco di dati contenenti le informazioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, strutturato come indicato nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'elenco dei dati è registrato e trasmesso alla Commissione per ogni intervento selezionato per il finanziamento nell'ambito del programma operativo sostenuto dal FEAMP.
Storico versioni
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