Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 nov 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «zona della convenzione NAFO» si intendono le zone geografiche di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
2)
per «attività di pesca per le quali è competente la NAFO» si intendono le attività di pesca nella zona della convenzione NAFO relative a tutte le risorse di pesca con le seguenti eccezioni: salmone, tonni e marlin, riserve di cetacei gestite dalla Commissione baleniera internazionale o da un'organizzazione ad essa subentrata, e le specie sedentarie della piattaforma continentale, vale a dire gli organismi che, al momento dello sfruttamento, sono immobili in fondo al mare o sotto il fondo marino, oppure non sono in grado di spostarsi se non restando costantemente in contatto con il fondo o il sottosuolo marino;
3)
per «Oceano atlantico settentrionale» si intende la zona dell'Oceano Atlantico a nord di 5° N;
4)
per «pesca ricreativa» si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
5)
per «pesca sportiva» si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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