Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 nov 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) per «zona della convenzione NAFO» si intendono le zone geografiche di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); 2) per «attività di pesca per le quali è competente la NAFO» si intendono le attività di pesca nella zona della convenzione NAFO relative a tutte le risorse di pesca con le seguenti eccezioni: salmone, tonni e marlin, riserve di cetacei gestite dalla Commissione baleniera internazionale o da un'organizzazione ad essa subentrata, e le specie sedentarie della piattaforma continentale, vale a dire gli organismi che, al momento dello sfruttamento, sono immobili in fondo al mare o sotto il fondo marino, oppure non sono in grado di spostarsi se non restando costantemente in contatto con il fondo o il sottosuolo marino; 3) per «Oceano atlantico settentrionale» si intende la zona dell'Oceano Atlantico a nord di 5° N; 4) per «pesca ricreativa» si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale; 5) per «pesca sportiva» si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.
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