Art. 9
In vigore dal 18 nov 2014
La decisione 2008/163/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2015.
Essa continua tuttavia ad applicarsi:
a)
ai sottosistemi autorizzati in conformità alla medesima decisione;
b)
ai progetti per sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati che, al momento della pubblicazione del presente regolamento, siano in una fase avanzata di sviluppo o che formino oggetto di un contratto in corso.
Storico versioni
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