Art. 9

In vigore dal 18 nov 2014
La decisione 2008/163/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2015. Essa continua tuttavia ad applicarsi: a) ai sottosistemi autorizzati in conformità alla medesima decisione; b) ai progetti per sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati che, al momento della pubblicazione del presente regolamento, siano in una fase avanzata di sviluppo o che formino oggetto di un contratto in corso.
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