Art. 7

In vigore dal 18 nov 2014
Ciascuno Stato membro, agendo in conformità al capo 7 dell'allegato al presente regolamento, aggiorna i piani nazionali di attuazione della STI, stabiliti in conformità all' della decisione 2006/920/CE, all' della decisione 2008/231/CE e all' della decisione 2011/314/UE. Ciascuno Stato membro trasmette il proprio piano di attuazione aggiornato agli altri Stati membri e alla Commissione entro e non oltre il 1o luglio 2015.
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