Art. 9
Organo consultivo
In vigore dal 18 nov 2014
Organo consultivo
1. La Commissione istituisce un organo consultivo incaricato di assisterla nel monitorare da vicino l'attuazione della STI. L'organo consultivo è presieduto dalla Commissione.
2. L'organo consultivo deve essere istituito entro il 1o febbraio 2015 ed è composto da:
a)
gli Stati membri che intendono partecipare,
b)
gli organismi rappresentativi del settore ferroviario,
c)
gli organismi rappresentativi degli utenti,
d)
l'Agenzia ferroviaria europea.
3. I compiti dell'organo consultivo includono:
a)
il monitoraggio dello sviluppo di una struttura minima dei dati per l'inventario dei beni,
b)
il sostegno agli Stati membri nella realizzazione dei propri inventari dei beni e dei piani di attuazione,
c)
l'assistenza fornita alla Commissione per monitorare l'attuazione della STI,
d)
la semplificazione dello scambio di buone pratiche,
e)
l'assistenza fornita alla Commissione nell'individuare le priorità e i criteri comuni per l'attuazione della STI come previsto all',
f)
se necessario, la formulazione di raccomandazioni alla Commissione, in particolare per rafforzare l'attuazione della STI.
4. La Commissione tiene informati gli Stati membri in merito alle attività dell'organo consultivo attraverso il comitato istituito dalla direttiva 2008/57/CE.
Storico versioni
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