Art. 7

Inventario delle attività

In vigore dal 18 nov 2014
Inventario delle attività 1.   Ciascuno Stato membro assicura che venga eseguito e attuato un inventario dei beni al fine di: a) individuare le barriere all'accessibilità; b) fornire informazioni agli utenti; c) monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità. 2.   L'Agenzia istituisce e gestisce un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta di raccomandazione relativa alla struttura minima e al contenuto dei dati da raccogliere per gli inventari dei beni. L'Agenzia presenta una raccomandazione alla Commissione, anche in merito al contenuto, al formato dei dati, all'architettura funzionale e tecnica, alle modalità operative, alle norme per l'introduzione e la consultazione dei dati e alle norme per l'autovalutazione e la designazione dei soggetti responsabili della fornitura dei dati. Per individuare la soluzione più vantaggiosa, la raccomandazione tiene conto dei costi e dei vantaggi stimati di tutte le soluzioni tecniche esaminate. Essa contiene una proposta per la tempistica di elaborazione degli inventari dei beni. 3.   Sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 2, il capitolo 7 dell'allegato viene aggiornato in conformità all' della direttiva 2008/57/CE. 4.   L'ambito di applicazione di questi inventari dei beni si estende almeno a: a) aree pubbliche delle stazioni dedicate al trasporto di passeggeri come definito al punto 2.1.1 dell'allegato; b) materiale rotabile come definito al punto 2.1.2 dell'allegato. 5.   L'inventario dei beni deve essere aggiornato per includervi i dati su infrastruttura e materiale rotabile nuovi e sui lavori di rinnovo o ristrutturazione del materiale rotabile e dell'infrastruttura esistenti.
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