Art. 1

In vigore dal 13 nov 2014
Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato: 1) Nell'allegato I, parte 1, alla condizioni specifiche è aggiunta la seguente voce: «“XI” : aziende o comparti riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005.» 2) Nell'allegato I, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR-X» è modificato come segue: a) dopo il punto II.1.2, è inserito il seguente punto II.1.3.: «(2) (10) [II.1.3. sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure sono non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]» b) dopo la nota a piè di pagina (9), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: «(10) Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “XI” nella colonna 6 “Condizioni specifiche” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.» 3) Nell'allegato I, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR-Y» è modificato come segue: a) dopo il punto II.1.2, è inserito il seguente punto II.1.3.: «(2) (5) [II.1.3. sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure sono non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]» b) dopo la nota a piè di pagina (4), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: «(5) Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “XI” nella colonna 6 “Condizioni specifiche” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.» 4) Nell'allegato II, parte 2, alle GS (garanzie supplementari) è aggiunta la seguente voce «K»: «“K” : aziende o comparti riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005.» 5) Nell'allegato II, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR» è modificato come segue: a) il punto II.1.3. è sostituito dal seguente: «II.1.3. le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, in particolare: (1) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;] (1) o [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2075/2005;] (1) (7) o [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]» b) dopo la nota a piè di pagina (6), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: «(7) Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “K” nella colonna “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»
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