Art. 1
In vigore dal 13 nov 2014
Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:
1)
Nell'allegato I, parte 1, alla condizioni specifiche è aggiunta la seguente voce:
«“XI”
:
aziende o comparti riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005.»
2)
Nell'allegato I, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR-X» è modificato come segue:
a)
dopo il punto II.1.2, è inserito il seguente punto II.1.3.:
«(2) (10) [II.1.3.
sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure sono non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]»
b)
dopo la nota a piè di pagina (9), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
«(10)
Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “XI” nella colonna 6 “Condizioni specifiche” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»
3)
Nell'allegato I, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR-Y» è modificato come segue:
a)
dopo il punto II.1.2, è inserito il seguente punto II.1.3.:
«(2) (5) [II.1.3.
sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure sono non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]»
b)
dopo la nota a piè di pagina (4), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
«(5)
Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “XI” nella colonna 6 “Condizioni specifiche” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»
4)
Nell'allegato II, parte 2, alle GS (garanzie supplementari) è aggiunta la seguente voce «K»:
«“K”
:
aziende o comparti riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005.»
5)
Nell'allegato II, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR» è modificato come segue:
a)
il punto II.1.3. è sostituito dal seguente:
«II.1.3.
le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, in particolare:
(1)
[sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;]
(1) o
[sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2075/2005;]
(1) (7) o
[sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]»
b)
dopo la nota a piè di pagina (6), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
«(7)
Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “K” nella colonna “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:1218:oj#art-1