Art. 1

In vigore dal 7 nov 2014
L'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata: — all'11 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2011; — al 10 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012; — al 10,9 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2013.
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