Art. 1
In vigore dal 7 nov 2014
L'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata:
—
all'11 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2011;
—
al 10 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012;
—
al 10,9 % con effetto a decorrere dal 1o luglio 2013.
Storico versioni
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