Art. 27

Aiuti di Stato

In vigore dal 22 ott 2014
Aiuti di Stato In deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e all’ del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio (20), nonché in virtù dell’articolo 42, primo comma, TFUE, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento e in conformità delle sue disposizioni, né si applicano ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali, contributi obbligatori o altri strumenti finanziari a carico degli Stati membri, nel caso dei programmi che possono beneficiare di un sostegno dell’Unione che la Commissione ha selezionato in conformità del presente regolamento.
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