Art. 27
Aiuti di Stato
In vigore dal 22 ott 2014
Aiuti di Stato
In deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e all’ del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio (20), nonché in virtù dell’articolo 42, primo comma, TFUE, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento e in conformità delle sue disposizioni, né si applicano ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali, contributi obbligatori o altri strumenti finanziari a carico degli Stati membri, nel caso dei programmi che possono beneficiare di un sostegno dell’Unione che la Commissione ha selezionato in conformità del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1144:oj#art-27