Art. 26

Partecipazione del pubblico

In vigore dal 22 ott 2014
Partecipazione del pubblico Gli Stati membri, nell'elaborare i piani d’azione in conformità dell’ del presente regolamento e le misure di gestione predisposte in conformità dell’ dello stesso, provvedono affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla loro preparazione, alla loro modifica o al loro riesame mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE.
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Partecipazione del pubblico (Art. 26 Regolamento (UE) 2014/1143) — Testo vigente | Portale Normativo