Art. 3
Esenzioni «de minimis»
In vigore dal 20 ott 2014
Esenzioni «de minimis»
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
a)
per il melù (Micromesistius poutassou) fino al 7 % nel 2015 e nel 2016 e fino al 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture di questa specie nell'ambito della pesca industriale con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM Vb, VI e VII, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;
b)
per il tonno bianco (Thunnus alalunga) fino al 7 % nel 2015 e nel 2016 e fino al 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca di questa specie con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VII;
c)
per lo sgombro (Scomber scombrus), il suro (Trachurus spp.), l'aringa (Clupea harengus) e il merlano (Merlangius merlangus) fino al 3 % nel 2015 e fino al 2 % nel 2016 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nella zona CIEM VIId praticata da pescherecci da traino pelagici di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri con reti da traino pelagiche (OTM);
d)
per il pesce tamburo (Caproidae) fino all'1 % nel 2015 e fino allo 0,75 % nel 2016 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca del suro (Trachurus spp.) praticata da pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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