Art. 2
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
In vigore dal 20 ott 2014
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di sgombro e aringa nell'ambito della pesca con ciancioli nella zona CIEM VI, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
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le catture sono rilasciate prima che una determinata percentuale del cianciolo (indicata nei paragrafi 2 e 3) venga chiusa (in appresso il «punto di recupero»),
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i ciancioli sono muniti di boe visibili che indichino chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero,
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la nave e i ciancioli sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e documentazione che indichi, per tutte le operazione di pesca, il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo.
2. Per la pesca dello sgombro e per la pesca dell'aringa il punto di recupero è fissato rispettivamente all'80 % e al 90 % di chiusura del cianciolo.
3. Se il banco di pesci accerchiato è formato da una combinazione di entrambe le specie, il punto di recupero è fissato all'80 % di chiusura del cianciolo.
4. È vietato rilasciare catture di sgombro e aringa una volta superato il punto di recupero.
5. Prima che il banco accerchiato venga rilasciato viene prelevato un campione per valutare la composizione delle catture per specie e per taglia, nonché il quantitativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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