Art. 3

Esenzione «de minimis»

In vigore dal 20 ott 2014
Esenzione «de minimis» In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi: a) nel Mediterraneo occidentale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 1 dell'allegato; b) nell'Adriatico settentrionale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 2 dell'allegato; c) nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio: i) fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli e ii) nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 3 dell'allegato; d) nelle acque dell'Isola di Malta e a sud della Sicilia: i) fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli e ii) nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 4 dell'allegato; e) nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta, fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli di cui al punto 5 dell'allegato.
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