Art. 3
Esenzione «de minimis»
In vigore dal 20 ott 2014
Esenzione «de minimis»
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
a)
nel Mediterraneo occidentale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 1 dell'allegato;
b)
nell'Adriatico settentrionale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 2 dell'allegato;
c)
nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio:
i)
fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli e
ii)
nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 3 dell'allegato;
d)
nelle acque dell'Isola di Malta e a sud della Sicilia:
i)
fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli e
ii)
nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 4 dell'allegato;
e)
nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta, fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli di cui al punto 5 dell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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