Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 ott 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«taglia minima»: la taglia minima degli organismi marini quale stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006;
«Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;
b)
«sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
c)
«Mar Mediterraneo occidentale», le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;
d)
«Mare Adriatico settentrionale»: la sottozona geografica 17 della CGPM;
e)
«Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio»: le sottozone geografiche 18, 19 e 20 della CGPM;
f)
«Isola di Malta e sud della Sicilia»: le sottozone geografiche 15 e 16 della CGPM;
g)
«Mar Egeo e Isola di Creta»: le sottozone geografiche 22 e 23 della CGPM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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