Art. 3
Prescrizioni di montaggio e di dimostrazione relative alle prestazioni di frenatura
In vigore dal 15 ott 2014
Prescrizioni di montaggio e di dimostrazione relative alle prestazioni di frenatura
1. I costruttori dotano i veicoli agricoli e forestali di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, che incidono sulle prestazioni di frenatura di tali veicoli, progettati, costruiti e montati in modo che il veicolo, in condizioni di utilizzo normali e sottoposto a manutenzione secondo le indicazioni del costruttore, sia conforme alle prescrizioni tecniche e alle procedure di prova dettagliate di cui agli articoli da 4 a 17.
2. I costruttori dimostrano all'autorità di omologazione, mediante prove dimostrative fisiche, che i veicoli agricoli e forestali messi a disposizione sul mercato, immatricolati o messi in circolazione nell'Unione sono conformi alle prescrizioni tecniche e alle procedure di prova dettagliate di cui agli articoli da 4 a 17.
3. I costruttori garantiscono che i pezzi di ricambio messi a disposizione sul mercato o messi in circolazione nell'Unione sono conformi alle prescrizioni tecniche e alle procedure di prova dettagliate di cui al presente regolamento.
4. Anziché conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento, il costruttore può presentare nella scheda tecnica il verbale di prova di un componente o la documentazione pertinente che dimostri la conformità di un sistema o di un veicolo alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13, come citato nell'allegato X.
5. Anziché conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento, il costruttore può presentare nella scheda tecnica la documentazione pertinente che dimostri la conformità dei sistemi di frenatura antibloccaggio dei veicoli rimorchiati, se montati, alle prescrizioni dell'allegato 19, punto 5, del regolamento UNECE n. 13, come citato nell'allegato X.
6. I componenti e i sistemi di cui ai paragrafi 4 e 5 saranno menzionati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 167/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:68:oj#art-3