Art. 10

Prescrizioni di prova alternative per i veicoli per i quali le prove di tipo I, di tipo II o di tipo III non sono obbligatorie

In vigore dal 15 ott 2014
Prescrizioni di prova alternative per i veicoli per i quali le prove di tipo I, di tipo II o di tipo III non sono obbligatorie 1.   Le condizioni alle quali le prove di tipo I, di tipo II o di tipo III non sono obbligatorie per alcuni tipi di veicoli sono stabilite nell'allegato VII. 2.   Le procedure di prova e le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai veicoli e ai loro dispositivi di frenatura per i quali le prove di tipo I, di tipo II o di tipo III non sono obbligatorie a norma del paragrafo 1 sono seguite e verificate in conformità all'allegato VII.
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