Art. 10
Prescrizioni di prova alternative per i veicoli per i quali le prove di tipo I, di tipo II o di tipo III non sono obbligatorie
In vigore dal 15 ott 2014
Prescrizioni di prova alternative per i veicoli per i quali le prove di tipo I, di tipo II o di tipo III non sono obbligatorie
1. Le condizioni alle quali le prove di tipo I, di tipo II o di tipo III non sono obbligatorie per alcuni tipi di veicoli sono stabilite nell'allegato VII.
2. Le procedure di prova e le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai veicoli e ai loro dispositivi di frenatura per i quali le prove di tipo I, di tipo II o di tipo III non sono obbligatorie a norma del paragrafo 1 sono seguite e verificate in conformità all'allegato VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:68:oj#art-10