Art. 67

Specificazione dell'importo e del timing con riferimento all'approvazione di un metodo

In vigore dal 10 ott 2014
Specificazione dell'importo e del timing con riferimento all'approvazione di un metodo Quando le autorità di vigilanza approvano un metodo per determinare l'importo di ciascun elemento dei fondi propri accessori, la decisione delle autorità di vigilanza indica tutti i seguenti dati: (a) l'importo iniziale dell'elemento dei fondi propri accessori che è stato calcolato con tale metodo alla data di concessione dell'approvazione; (b) la frequenza minima per il ricalcolo dell'importo dell'elemento dei fondi propri accessori con tale metodo qualora sia superiore a una volta all'anno, e i motivi di tale frequenza; (c) il periodo per il quale è concesso il calcolo dell'elemento dei fondi propri accessori con tale metodo.
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Specificazione dell'importo e del timing con riferimento all'approvazione di un metodo (Art. 67 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo