Art. 66

Specificazione dell'importo con riferimento a un importo illimitato di fondi propri accessori

In vigore dal 10 ott 2014
Specificazione dell'importo con riferimento a un importo illimitato di fondi propri accessori 1.   Le autorità di vigilanza non approvano un importo illimitato di fondi propri accessori. 2.   Se le autorità di vigilanza approvano un importo di fondi propri accessori, la decisione delle autorità di vigilanza specifica se l'importo approvato è l'importo per il quale l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha presentato domanda o un importo inferiore.
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Specificazione dell'importo con riferimento a un importo illimitato di fondi propri accessori (Art. 66 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo